Secondo l’art. 1, comma 1, della legge n. 62/2000, «il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali», ed è, a sua volta, parte, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 53/2003, di un «sistema educativo di istruzione e di formazione».
Da questi brevi frammenti di disposizioni si ricavano due rilevanti novità della riforma scolastica, che denotano una volontà di ampliamento soggettivo ed oggettivo della nozione di istruzione: da un lato a seguito della legge sulla parità scolastica, soggetti privati che siano in possesso di determinati requisiti, sono ammessi a far parte del sistema pubblico istruzione; dall’altro in virtù della recente legge delega sulle norme generali in materia di istruzione, il sistema formazione è divenuto tutt’uno con quello di istruzione.
Il legislatore, dunque, ha istituito un «sistema nazionale di istruzione», materna, primaria, secondaria e superiore, che si compenetra, integrandosi, con quello della istruzione e formazione tecnica superiore (istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144). Come si deduce dall’art. 21, comma 1, della legge n. 59/1997, la riforma della scuola costituisce soltanto un tassello, seppur fondamentale, di un complesso progetto di «riorganizzazione dell’intero sistema formativo», che involge la formazione professionale, le università, la formazione continua. Il sistema istruzione, quindi, non è più semplicemente correlato a quello formativo. A seguito della legge n. 53/2003, quest’ultimo entra a far parte del primo, in modo che entrambi, quanto meno nelle intenzioni, possano volgersi verso il mondo della produzione e del lavoro, contribuendo a costruire una lifelearning society.
Sandulli A. Il sistema nazionale di isruzione
Da questi brevi frammenti di disposizioni si ricavano due rilevanti novità della riforma scolastica, che denotano una volontà di ampliamento soggettivo ed oggettivo della nozione di istruzione: da un lato a seguito della legge sulla parità scolastica, soggetti privati che siano in possesso di determinati requisiti, sono ammessi a far parte del sistema pubblico istruzione; dall’altro in virtù della recente legge delega sulle norme generali in materia di istruzione, il sistema formazione è divenuto tutt’uno con quello di istruzione.
Il legislatore, dunque, ha istituito un «sistema nazionale di istruzione», materna, primaria, secondaria e superiore, che si compenetra, integrandosi, con quello della istruzione e formazione tecnica superiore (istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144). Come si deduce dall’art. 21, comma 1, della legge n. 59/1997, la riforma della scuola costituisce soltanto un tassello, seppur fondamentale, di un complesso progetto di «riorganizzazione dell’intero sistema formativo», che involge la formazione professionale, le università, la formazione continua. Il sistema istruzione, quindi, non è più semplicemente correlato a quello formativo. A seguito della legge n. 53/2003, quest’ultimo entra a far parte del primo, in modo che entrambi, quanto meno nelle intenzioni, possano volgersi verso il mondo della produzione e del lavoro, contribuendo a costruire una lifelearning society.
Sandulli A. Il sistema nazionale di isruzione
Commenti
Posta un commento